FAQ
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno
rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani)
residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto
legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto
dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un
alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
● è a tempo indeterminato
● è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
● il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della
lingua italiana.
La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede
l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico
segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la
generazione della firma (una smart card o un token USB):
● se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato
l'apposito lettore
● se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il
software di firma.
... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma
Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per
gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
● Globo.Signer
● Aruba Enroll
● GoSign
● File Protector
● Namirial Sign.
... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un
particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da
chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma
che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M),
PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza
anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con
firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:
● il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma
elettronica avanzata
● se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre
una firma digitale.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software
Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero
dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:
● modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a
cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa
installazione del Software CIE
● modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno
smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su
Google Play e App Store).
Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi
quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.
L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è
garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato
apposti sull'originale digitale.
Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso
di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico
originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa
del certificato.
Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:
1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare
il file PDF del documento
2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
○ cognome e nome del titolare del certificato
○ identificativo del certificato
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato
al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e
comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va
allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione
consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera,
permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali,
copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla
base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
● i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano
all'estero per un periodo superiore all'anno
● i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita
è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal
competente ufficio consolare di residenza
● le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero,
continuando a risiedervi
● i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
● le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore
all'anno
● i lavoratori stagionali
● i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità
locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle
relazioni diplomatiche e consolari
● i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC)?
Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario
rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico)
autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di
riferimento e acquistarlo.
Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che i professionisti iscritti in
albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,
consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i
dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che le imprese costituite in
forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già
costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.
L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata
istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di
esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.
Contiene i dati dei cittadini:
● che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un
periodo di tempo superiore ai dodici mesi
● per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470,
art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal
Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la
possibilità di:
● votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese
di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi
appartenenti all'Unione Europea
● ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché
certificazioni
● rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.
Esiste anche un'AIRE nazionaleche
contiene i dati trasmessi dalle anagrafi
comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali
del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via
web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura
informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
● il trasferimento della propria residenza o abitazione
● le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia
degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
● il rientro definitivo in Italia
● la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti
il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il
ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto
e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
● per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un
Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
● per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
● per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla
nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure
quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in
precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
● per perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di
esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si
svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del
consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli
elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a
rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori
italiani:
● residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale
per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
● residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la
cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a
carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione
di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il
proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio
consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede
elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per
qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono
comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari
competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle
votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il
diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24
ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il
cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di
impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati
nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.
ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto
Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce
i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di
natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i
servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici
servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso
Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai
Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati,
monitorare le attività, effettuare statistiche.
ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche
Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico,
semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione,
censimento, e molto altro ancora.
La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si
appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la
paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento;
lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.
Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
● il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
● il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non
ripudio)
● il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato
da qualcun altro (integrità).
Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?
I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo
07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo
30/12/2010, n. 235, art. 1):
● firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di identificazione informatica
● firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati
oppure connessi a un documento informatico che consentono
l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la
connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati (comma q-bis)
● firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
● firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su
un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici.
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?
L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto
legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21:
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale))
si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo
1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata
o con firma digitale. ((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile
soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale)).
Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile)
"Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
● i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
● i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di
usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente
e dell'enfiteuta;
● i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri
precedenti;
● i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di
uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
● gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
● i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
● i contratti di anticresi;
● i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove
anni;
● i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo
eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
● gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni
relative alle rendite dello Stato;
● gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
● le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti
giuridici menzionati nei numeri precedenti;
● gli altri atti specialmente indicati dalla legge."
Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile)
"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è
prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
considerata come riconosciuta.
Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità
riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagrafica
indica, invece, qualcosa di più preciso.
La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono
coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente
della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia
anagrafica risulta dallo stato di famiglia.
La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare
l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur
convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti
fuori sede.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su
carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un
documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque
file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente
"elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata
come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un
sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una
privata), che consente:
● la sottoscrizione di un documento informatico
● la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
● la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
● la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata
alterata
● la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il
quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio
e la consegna di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione
dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di
posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del
messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando
il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di
avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il
mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte,
conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta
elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da
una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una
ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una
raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.
La differenza è definita dal Codice Civile:
● la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
● il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.